Fotoriproduzione

Servizio di fotoriproduzione interno

La riproduzione dei documenti e/o dei libri conservati nell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena per motivi di studio deve essere previamente autorizzata. La richiesta viene effettuata compilando, datando e firmando l’apposito modulo fornito dal personale di Sala, dove saranno riportati, a cura dell’utente, le proprie generalità e la segnatura archivistica dell’unità da cui estrarre copia.

Il servizio di riproduzione viene svolto dal personale interno a mezzo di scanner e/o macchina digitale che permette di evitare ogni contatto diretto con la documentazione per motivi di tutela; l'immagine fornita è in formato PDF o JPG; dietro esplicita richiesta in formato TIFF.

I tempi di consegna possono variare in relazione alla quantità richiesta e ai carichi di lavoro del servizio, ma le richieste vengono comunque evase entro un termine massimo di 30 giorni.

La riproduzione di documenti di formato superiore ad A3 non è realizzabile con la strumentazione in dotazione all’Istituto; non è consentita, invece, per documenti di particolare rarità o antichità e fragilità, caratterizzati da corruzione del supporto o precarietà dello stato di conservazione, documenti piegati o arrotolati o che comunque possano ricevere danno dal processo di riproduzione, libri e pubblicazioni soggetti alle restrizioni sulla riproducibilità introdotte dalla vigente normativa sul diritto d’autore (L. n. 633 del 2 aprile 1941 così come modificata dalla L. n. 248 del 18 agosto 2000).

Per motivi di tutela della documentazione non si effettua il servizio fotocopie. La riproduzione su supporto cartaceo è consentita solo per copie conformi, rilasciate in carta bollata (per motivi non di studio).

Le riproduzioni legate alle ricerche per corrispondenza si effettuano in formato digitale; le risposte contengono il relativo preventivo di spesa e le scansioni verranno inviate a mezzo posta elettronica entro un termine massimo di 30 giorni dall’avvenuto pagamento dei diritti di riproduzione.

Il versamento dei diritti di riproduzione deve essere effettuato attraverso la piattaforma digitale PAGOPA collegandosi al sito https://pagonline.cultura.gov.it/ e seguendo le indicazioni contenute nella guida utente.

L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere trasmessa all’Archivio, all’indirizzo as-fc.salastudio@cultura.gov.it o as-fc.forli@cultura.gov.it (per ricerche presso la sede di Forlì) o as-fc.sezionecesena@cultura.gov.it o as-fc.cesena@cultura.gov.it (per ricerche presso la Sezione di Cesena); a seguito della ricezione, l'Istituto provvederà a inviare le copie digitali richieste.

Copie conformi

È possibile richiedere il rilascio di copie conformi della documentazione archivistica conservata dall’Istituto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, previa domanda redatta su apposito modulo fornito dal personale di sala di studio, dove andrà applicata la rispettiva marca da bollo, corredata dalle eventuali necessarie marche da bollo, come indicato di caso in caso dal personale di sala di studio secondo la normativa vigente.

Restano salve le esenzioni in materia di imposta di bollo previste dalla normativa vigente, che l’utente eventualmente esente dovrà dichiarare nella compilazione del modulo di richiesta di copia conforme.

Tariffe del servizio di fotoriproduzione interno

Il Tariffario dell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena è conforme al Tariffario pubblicato con D.M. 11 aprile 2023 n. 161 "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e ai luoghi della cultura statali", in particolare di seguito  si esplicitano i rimborsi spese richiesti per riproduzioni libere e a non scopo di lucro (Sezione A.1; tabella 2 del Tariffario).

Tipo di riproduzione

Colore/Risoluzione

Formato

Tariffa unitaria

Scansioni

Bassa

Alta

Professionale

fino ad A3

fino ad A3

fino ad A3 (10/26 mb)

€ 1,00

€ 1,50

€ 10,00/16,00

Immagine digitale

Bianco/Nero

Colori

Bassa/Alta

Bassa/Alta

€ 5,00/7,00

€ 9,00/12,00

I diritti di fotoriproduzione dovranno essere versati attraverso la piattaforma digitale PAGOPA collegandosi al sito https://pagonline.cultura.gov.it, registrandosi sul sito, selezionando la voce “Acquista servizio” e poi il nostro Istituto e digitando l’importo comunicato. La ricevuta dovrà essere inoltrata all’Istituto inviando una email all’indirizzo as-fc.salastudio@cultura.gov.it o as-fc.forli@cultura.gov.it (per la sede di Forlì) e as-fc.sezionecesena@cultura.gov.it o as-fc.cesena@cultura.gov.it (per la Sezione di Cesena).

La riproduzione su supporto cartaceo è consentita solo per copie conformi, rilasciate in carta bollata (per motivi non di studio). Il costo delle fotocopie è di € 0,08/0.15 (per A4/A3 in bianco/nero) e di € 0,50/1,00 (per A4/A3 a colori).

Resta soggetta ad apposita autorizzazione la riproduzione integrale di fondi archivistici, serie archivistiche e unità archivistiche complete.

Per le riproduzioni a scopo di lucro si rimanda alla sezione A.2 e alle tabelle 3 e 4 del Tariffario del D.M. 11 aprile 2023 n. 161.

Riproduzioni effettuate con mezzi propri 

Ai sensi dell’art. 108 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.), così come recepito dalle circolari n. 33 e 39 del 2017 della Direzione generale archivi del Ministero della cultura, la riproduzione di beni culturali (ivi compresi i documenti archivistici non sottoposti ai limiti della consultabilità ai sensi degli artt. 122-127 del d. lgs. 42/2004) effettuata da parte dei privati con mezzi propri (fotocamera digitale, smartphone, tablet), è libera e gratuita e non prevede la corresponsione di canone; la riproduzione deve essere finalizzata ad attività svolte senza scopo di lucro, per motivi di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale e deve essere effettuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene (scanner portatili o a penna), né esporre lo stesso a sorgenti luminose, né prevedere l’uso di treppiedi o stativi.

L'utente è invitato a compilare l’apposito modulo fornito dal personale, nel quale dichiara di essere a conoscenza e di accettare le norme relative alla conservazione e alla tutela del materiale oggetto di consultazione e riproduzione e in materia di riproduzione di beni culturali (così come esposto dall'art. 108, cc. 3 e 3bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio – d. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e dalle Circolari nn. 33 e 39 del 2017 della Direzione generale archivi del Ministero della cultura).

Non è consentita la libera riproduzione dei documenti di particolare rarità o antichità e fragilità, caratterizzati da corruzione del supporto o precarietà dello stato di conservazione, documenti piegati o arrotolati, o che comunque possano ricevere danno dal processo di riproduzione, né dei documenti già riprodotti digitalmente dall’Istituto ed esclusi dalla consultazione ordinaria per ragioni conservative. In questo caso sarà rilasciata copia all’utente della riproduzione disponibile, salvo il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione concedente.

Nell'esecuzione delle riprese lo studioso dovrà usare ogni cautela nel maneggiare i beni archivistici, per evitare di danneggiarli (come evitare di “stirare” i documenti, forzare l'apertura dei registri, uso di vetri o pinze) e dovrà rispettare eventuali altre istruzioni date dal personale di sala.

Resta soggetta ad apposita autorizzazione la riproduzione integrale di fondi archivistici, serie archivistiche complete o parti sostanziali di esse.

L’Istituto si riserva la facoltà di chiedere copia delle riproduzioni di documenti effettuate con mezzi propri.

Divulgazione e pubblicazione di documentazione conservata presso l’Archivio

Ai sensi dell’art. 108 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.), così come recepito dalle circolari n. 33 e 39 del 2017 della Direzione generale archivi del Ministero della cultura, è libera la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini legittimamente acquisite dei beni culturali (ivi compresi i documenti archivistici non sottoposti ai limiti della consultabilità ai sensi degli artt. 122-127 del d. lgs. 42/2004) effettuata da parte dei privati con mezzi propri (fotocamera digitale, smartphone, tablet), in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

In questo caso l’utente è tenuto a inoltrare una semplice comunicazione del proposito di pubblicare l’immagine all’Archivio di Stato di Forlì-Cesena. Tale comunicazione sostituisce l'atto di concessione e all'invio della comunicazione non segue alcuna risposta da parte dell'Istituto. La pubblicazione deve riportare la segnatura esatta del documento, citando l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena come Istituto che lo conserva. È richiesta la consegna di copia analogica o digitale dell’elaborato e di una copia della riproduzione.

In caso di riuso e di pubblicazione delle suddette immagini a scopo di lucro, è richiesta la corresponsione di un canone da calcolarsi secondo quanto esplicitato nella sezione A.2 del D.M. 11 aprile 2023 n. 161, in particolare moltiplicando la tariffa unitaria di cui alla Tabella 2 (sopra esplicitata) per un coefficiente differenziato in pase all’uso/destinazione delle riproduzioni (Tabella 3) e a un coefficiente relativo alla quantità/tiratura delle riproduzioni (Tabella 4). Per il dettaglio si rimanda alla consultazione del testo del D.M. 11 aprile 2023 n. 161.

Il calcolo esatto dell’onere sarà effettuato a cura del personale dell’Istituto in base alla modalità sopra illustrate e facendo seguito alle richieste che saranno avanzate a questo Archivio di Stato, sulle quali devono essere indicati la corretta segnatura del documento riprodotto e di cui s’intende utilizzare l’immagine, oltre alle caratteristiche della finalità per la quale si richiede il riuso e/o la pubblicazione dell’immagine. Tali richieste devono essere presentate su un apposito modulo, completo di marca da bollo, fornito dal personale di sala di studio, dove devono essere riportati, a cura dell’utente, le proprie generalità, la segnatura archivistica dei documenti da pubblicare, la tipologia della pubblicazione, il numero di copie previste e il prezzo di copertina o la finalità del riuso e la quantità dei pezzi che saranno realizzati.

La pubblicazione deve riportare la segnatura esatta del documento, citando l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena come Istituto che lo conserva, la menzione “Su concessione del Ministero della Cultura” e gli estremi dell’autorizzazione.

È richiesta la consegna di tre copie o tre estratti dell’opera in cui saranno inserite le riproduzioni.

Il corrispettivo deve essere versato attraverso la piattaforma digitale PAGOPA collegandosi al sito https://pagonline.cultura.gov.it/, registrandosi sul sito, selezionando la voce “Acquista servizio” e poi il nostro Istituto e digitando l’importo comunicato. 

La ricevuta di pagamento degli eventuali diritti deve essere allegata alla domanda di autorizzazione a pubblicare.

La divulgazione e pubblicazione dei documenti lecitamente riprodotti deve avvenire nel rispetto delle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20 c. 4 del D.lgs. n. 101/2018.

Autorizzazione all’esposizione in mostra di documentazione conservata presso l’Archivio

Per poter esporre documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena in occasione di mostre temporanee è necessario presentare la richiesta di autorizzazione compilando, datando e firmando l’apposito modulo fornito dal personale di sala di studio, dove devono essere riportati, a cura del richiedente, le proprie generalità, la segnatura archivistica dei documenti da esporre, il titolo, il luogo e la durata dell’esposizione.

La richiesta di autorizzazione, che verrà rilasciata dal Ministero, deve essere presentata almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione; l’autorizzazione è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantire l'integrità della documentazione.

Il rilascio dell’autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente (contratto assicurativo “da chiodo a chiodo”) per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.